LO STATUTO

/LO STATUTO
LO STATUTO 2018-06-29T15:00:20+00:00
Confservizi CISPEL Abruzzo è un’associazione regionale senza fini di lucro, con sede a L’Aquila, che riunisce aziende, imprese ed Enti locali che si occupano della gestione di servizi pubblici. In particolare, i nostri associati sono società pubbliche e private che provvedano alla gestione dei servizi di pubblica utilità nella Regione Abruzzo e operano nei seguenti settori: servizi ambientali; settore energetico; trasporti e mobilità; settore multiservizi; edilizia residenziale pubblica; settore farmaceutico, cimiteri, servizi sociali e alla persona. Ad oggi la Confservizi CISPEL Abruzzo tutela, rappresenta – in sede regionale, nazionale ed internazionale – e promuove gli interessi di circa 40 soggetti, tra aziende e Comuni abruzzesi, ponendosi tra i propri obiettivi quelli di: rendere sempre attivo il confronto e la trattativa con tutti i soggetti, pubblici e privati, titolari di competenze in materia di servizi pubblici locali; promuovere lo sviluppo dei servizi pubblici locali e favorire il collegamento tra gli associati per lo scambio di conoscenze ed esperienze.

CAP. I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

(Costituzione, denominazione)

  1. E’ costituita, con durata illimitata, l’Associazione Abruzzese delle Imprese degli Enti di Gestione dei Servizi Locali, denominata Associazione Regionale Confservizi Abruzzo (Confederazione Italiana dei Servizi, Associazione Regionale dell’Abruzzo).
  1. L’Associazione è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e aderisce alla Confservizi (Confederazione Nazionale dei Servizi con sede a Roma) con gli obblighi ed i diritti derivanti dallo Statuto Confederale.

Art. 2

(Sede)

  1. L’Associazione ha sede in L’Aquila presso il Palazzo Municipale.
  1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno stabilirsi sedi secondarie, uffici, agenzie e rappresentanze in altre città.

Art. 3

(Finalità e rappresentanza)

  1. Le finalità dell’Associazione sono:
  1. la tutela degli interessi degli Enti associati in sede regionale, nazionale e internazionale;
  2. la rappresentanza degli associati nelle istituzioni e negli organismi regionali, nazionali e internazionali e svolge, in rappresentanza e nell’interesse degli associati attività di promozione, di confronto e di trattativa con tutti i soggetti, pubblici e privati, titolari di competenze in materia di servizi pubblici locali o che provvedano, in qualsiasi forma, alla gestione dei servizi stessi;
  3. la promozione e lo sviluppo dei servizi pubblici locali, comunque gestiti;
  4. la promozione e le funzioni di collegamento tra gli associati per lo scambio di conoscenze ed esperienze;
  5. attività di studio e di ricerca in materia di servizi locali e la predisposizione di proposte di legge e di provvedimenti amministrativi da presentare alla Regione ed alla Confservizi nelle materie di interesse degli associati;
  6. La collaborazione con tutte le Associazioni degli Enti Locali, con le altre associazioni di categoria similari, con le organizzazioni degli utenti e con gli organismi regionali, provinciali e comunali nelle materie interessanti gli associati;
  7. lo svolgimento di attività di assistenza, consulenza e supporto mediante strumenti organizzativi e finanziari;
  8. lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni a favore degli associati, in particolare al fine di far meglio conoscere le loro realizzazioni ed i loro problemi;
  9. lo svolgimento di attività collegate alla gestione dei servizi locali anche mediante la costituzione o partecipazione a società;
  10. la promozione e la pubblicazione di periodici, opuscoli, mezzi audiovisivi e informativi e ne favorisce la divulgazione;
  11. l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento a indirizzo funzionali quali, in via puramente esemplificativa, così nelle aree della gestione strategica, del personale, della produzione, del marketing e simili di durata variabile in ragione delle esigenze didattiche;
  12. l’organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio, tavole rotonde e iniziative similari nelle materie di interesse degli associati;
  13. la promozione di ogni altra iniziativa che si reputi utile o opportuna per gli associati e il compimento di tutti gli atti e contratti di qualsiasi natura;
  14. la promozione di rapporti con la Confederazione e con le Federazioni Nazionali ispirati a criteri di coordinamento, con l’obiettivo di realizzare un sistema organico; ispira la propria azione a criteri di efficienza, evitando sovrapposizioni di funzioni rispetto agli associati, a Confservizi e alle Federazioni Nazionali ed imposta programmi di attività finalizzati a precisi obiettivi, ai quali commisura le proprie prestazioni e il livello di risorse necessari;
  15. lo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse;
  16. l’attuazione delle proprie finalità statutarie in raccordo e nel rispetto degli indirizzi politici e il coordinamento della Confederazione;
  17. il coordinamento e l’organizzazione della propria attività con quella di altre Associazioni regionali.

CAP. II

ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE, OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art. 4

(Associati)

  1. Possono far parte dell’Associazione tutti gli Enti, Imprese, Aziende e Società pubbliche e private che provvedano in qualsiasi forma alla gestione dei servizi in Abruzzo.
  1. L’iscrizione alla Confederazione va rinnovata di triennio in triennio. L’iscrizione s’intende tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio, se non viene data disdetta a mezzo di lettera raccomandata A/R entro il 30 giugno dell’anno di scadenza.
  1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, non sono ammessi associati temporanei.

Art. 5

(Iscrizione)

  1. Per l’iscrizione all’Associazione i soggetti di cui all’art. 4, primo comma, devono presentare domanda sottoscritta dal Rappresentante Legale del socio aderente corredata eventualmente delle relative delibere degli organi competenti. Contro l’eventuale rigetto è ammesso ricorso all’Assemblea nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione da comunicarsi a tutti gli associati.
  1. La deliberazione di ammissione perde ogni efficacia nel caso in cui il richiedente non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al versamento del contributo dovuto.
  2. L’iscrizione decorre dal giorno della presentazione della domanda.

Art. 6

(Obblighi degli associati)

  1. L’adesione all’Associazione comporta l’accettazione del presente Statuto e il rispetto dei seguenti obblighi:
  2. osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione nei limiti delle loro competenze;
  3. astenersi da ogni iniziativa che risulti incompatibile con le direttive e gli interessi dell’Associazione;
  4. corrispondere puntualmente i contributi associativi;
  5. comunicare tutti i dati statistici e le notizie richieste dall’Associazione per il conseguimento delle sue finalità;
  6. pubblicizzare, nelle forme e nei modi ritenuti opportuni, l’iscrizione all’Associazione.

CAP. III

CESSAZIONE DALL’ADESIONE

Art. 7

(Cessazione dall’Adesione)

  1. La qualifica di associato si perde:
  1. per recesso, a seguito di modifiche del presente statuto. Il recesso deve essere comunicato con raccomandata A/R entro 30 giorni dall’avvenuto notifica delle predette modifiche ed ha efficacia immediata;
  2. per decadenza, conseguente alla cessazione dell’attività del soggetto associato;
  3. per esclusione, in caso di mancata osservanza degli obblighi statutari o per gravi motivi che rendano incompatibile l’appartenenza all’Associazione.
  4. Sull’esclusione degli associati delibera il Consiglio di Amministrazione.
  5. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso all’Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.
  6. Il recesso, tempestivamente comunicato, ha effetto dalla scadenza del triennio secondo quanto previsto nel precedente art. 5, terzo comma.

CAP. IV

CONTRIBUTI

Art. 8

(Contributi associativi)

  1. Gli enti associati devono corrispondere all’Associazione:
  1. il contributo annuo, entro il primo marzo di ogni anno. La misura di detto contributo è stabilità annualmente dall’Assemblea, che ne determina le forme e i metodi di calcolo, all’atto dell’approvazione del bilancio di previsione. In assenza di decisioni la misura del contributo resta quella dell’anno precedente. Per l’iscrizione in corso d’anno il contributo è dovuto dal mese dell’iscrizione e per le restanti mensilità.
  2. eventuali contributi straordinari.

CAP. V

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9

(Organi)

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio di Amministrazione;
  4. il Collegio di Revisori dei Conti;
  5. il Comitato dei Direttori.

Art. 10

(Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’Organo sovrano. Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, i rappresentanti delegati dagli enti associati in regola con il pagamento del contributo associativo.
  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, in via ordinaria entro il mese di marzo di ogni anno, per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente, del bilancio di previsione e della quota contributiva per l’anno successivo.
  1. Le aziende, gli enti associati, già iscritti all’associazione nell’anno precedente, che non siano in regola con il pagamento dei contributo, non hanno diritto di voto.
  1. L’Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente anche su richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione.
  1. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata a mezzo telegramma o raccomandata A/R con un preavviso di 10 giorni e con l’indicazione della data, dell’ora, della sede e degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
  1. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti i delegati, che rappresentano un terzo dei voti spettanti a tutti gli associati.
  1. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
  1. E’ ammessa la delega che deve essere conferita per iscritto ad un rappresentante in seno all’Assemblea; non possono essere conferite più di due deleghe allo stesso rappresentante.
  1. L’Assemblea nomina un ufficio di presidenza composto da un presidente, da un vicepresidente, da un segretario. Nomina inoltre: una commissione composta da tre delegati per la verifica dei poteri; tre delegati per le operazioni di voto e di scrutinio.
  2. Il segretario redige il verbale che, sottoscritto dal presidente, è inviato agli associati, se richiesto.
  3. Il verbale di eventuale scioglimento dell’associazione è redatto da un notaio.
  4. Per la modifica dello statuto l’Assemblea è validamente costituita sia in prima, sia in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti di tutti gli associati. Le deliberazioni per le modifiche allo statuto sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai presenti.
  5. L’Assemblea:
  1. Elegge il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti, scelti fra gli amministratori degli Enti, Imprese, Aziende e Società pubbliche e private associati;
  1. approva il programma, il bilancio consuntivo e di previsione annuale e la misura dei contributi associativi;
  1. delibera eventuali modifiche dello statuto compreso l’eventuale scioglimento dell’associazione a norma di quanto previsto nel precedente comma 12;
  1. delibera su ogni altro argomenti carattere ordinario e straordinario, sottoposto alla sua approvazione dagli altri organi sociali e delibera con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto il sistema di attribuzione dei voti spettanti agli associati.
  1. determina il compenso al presidente, al vicepresidente, agli amministratori ed ai revisori dei conti all’atto della nomina del consiglio di amministrazione. Viene demandato al consiglio di amministrazione l’eventuale determinazione di un compenso agli amministratori ai quali siano conferite procure generali o speciali e quindi l’esecuzione del mandato esiga attività continuativa.
  2. le spese per la partecipazione dei delegati all’Assemblea sono a carico delle rispettive aziende e dei rispettivi enti associati.

Art. 11

(Consiglio di Amministrazione)

  1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto fino a venti membri secondo quanto stabilito dall’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno fino a due vicepresidenti.
  1. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione.
  1. In caso di decadenza dell’incarico presso l’azienda o ente associato il componente del Consiglio di Amministrazione, così come ogni altro organo dell’azienda decade dall’incarico.
  1. Se nel corso del mandato decadono uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui al comma precedente, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
  1. Se viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
  1. I componenti il Consiglio di Amministrazione nominati dall’Assemblea scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea per la sostituzione dei mancanti, deve essere convocata d’urgenza comunque non oltre 15 giorni dalla data di decadenza dal Presidente dell’Ente che ha versato la maggiore quota di contributi.
  2. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui sopra per più Enti, convocherà il Presidente più anziano di età.
  3. Nelle more della convocazione il Presidente eserciterà le funzioni di Commissario dell’Associazione.
  4. In caso di impedimento del presidente, o su delega temporanea dello stesso, il vicepresidente ne svolge le funzioni.
  5. Il presidente del collegio dei revisore dei conti, partecipa, di diritto, al Consiglio di Amministrazione, gli altri eventuali componenti vi partecipano solo se invitati.
  6. Il Consiglio di Amministrazione:
  1. Delibera sulle questioni riguardanti l’attività, la gestione e la organizzazione dell’Associazione;
  1. Delibera i regolamenti in materia di deleghe e di gestione economica e finanziaria;
  1. Provvede alla predisposizione del bilancio annuale di previsione e del conto consuntivo;
  1. Delibera sulle richieste di adesione all’Associazione, e provvede, annualmente, alla verifica dell’elenco degli associati, previo accertamento della permanenza dei requisiti;
  1. Delibera sull’adesione o partecipazione dell’associazione ad altre organizzazioni nazionali o internazionali;
  1. Nomina i rappresentanti nei vari organismi interni ed esterni ed i vari componenti di eventuali commissioni;
  1. Delibera in merito a costituzione e partecipazione di eventuali società;
  1. Delibera in merito ai regolamenti per il rimborsi delle spesa sostenute per il loro ufficio dagli amministratori e dai revisori dei conti.

13 Il mandato quadriennale cessa nei casi seguenti:

  1. Perdita dell’incarico presso l’ente associato;
  1. Dimissioni dell’interessato;
  1. impedimento grave;
  1. per revoca, da parte dell’Assemblea, a seguito di mancata approvazione della relazione annuale, del bilancio preventivo, del conto consuntivo, e per gravi adempimenti definiti tali dall’Assemblea.

14 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice, e in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

15 Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro.

16 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni consultive e propositive il segretario dell’Associazione.

17 L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo della riunione e le indicazioni degli oggetti da trattarsi nell’adunanza.

18 L’avviso di convocazione deve pervenire ai componenti il Consiglio di Amministrazione di norma cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, tramite telegramma, ovvero fax. Nei casi di urgenza il termine suddetto può essere ridotto sino a 24 ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma.

19 In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente convocato quando sono intervenuti tutti i suoi componenti e il presidente del collegio sindacale.

20 Per la validità delle sedute si chiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica in prima convocazione, ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

(Il Presidente)

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
  1. Il Presidente:
  1. ha la rappresentanza politico sindacale dell’Associazione;
  1. rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio;
  1. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea;
  1. spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati sia nei riguardi dei terzi.
  1. Sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e cura l’esecuzione di quelle adottate dal Consiglio di Amministrazione
  1. Esercita in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Amministrazione salvo riferire alla prima riunione.
  1. Delega, qualora lo ritenga necessario, al vicepresidente, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, alcune delle sue funzioni.
  1. Il mandato quadriennale cessa nei casi previsti all’art. 11 comma 13 lettere a-b-c-d.

Art. 13

(Collegio Sindacale)

  1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economica-finanziaria dell’Associazione possono con deliberazione dell’Assemblea ordinaria essere affidate ad un Collegio Sindacale composto da uno a tre membri che ove nominato ha l’obbligo di presentare all’Assemblea la relazione annuale sul conto consuntivo.
  2. Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione nomina tra i propri componenti il proprio Presidente.
  1. I componenti il Collegio Sindacale assistono senza diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea; il Presidente, senza diritto di voto partecipa anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
  1. Il Collegio Sindacale opera a norma dell’art. 2397 e seguenti del c.c. in quanto applicabili.

Art. 14

(Comitato dei Direttori)

  1. L’Assemblea dei Direttori degli Enti, Imprese, Aziende e Società pubbliche e private nonché i Segretari Comunali, o loro delegati, è costituita in Comitato dei Direttori. Le funzioni di detto comitato sono di supporto tecnico alle scelte dell’Associazione nel campo dei servizi. Il Comitato contribuisce allo sviluppo delle finalità dell’Associazione e predispone studi, ricerche, proposte sulle varie materie attinenti allo scopo dell’Associazione.
  1. I componenti del Comitato partecipano, senza diritto di voto, all’Assemblea dell’Associazione.
  1. Il Comitato dei Direttori, nella prima riunione nomina tra i suoi componenti un Presidente che dura in carica lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione.
  1. Il Presidente del Comitato dei Direttori partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
  1. Il Segretario del Comitato dei Direttori è il Segretario dell’Associazione.
  1. Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente dell’Associazione e/o il Coordinatore della Commissione di lavoro competente per l’argomento trattato.

CAP. VI

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 15

(Il Segretario)

  1. Agli uffici dell’Associazione è proposto un segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione.
  1. Il Segretario cura il buon andamento degli uffici, attua le disposizioni emanate dagli organi associativi, funge da Segretario nelle riunioni degli organi, delle commissioni di lavoro, del Comitato dei Direttori.
  1. Egli ha la facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione e al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari.

CAP. VII

PATRIMONIO E GESTIONE

Art. 16

(Patrimonio)

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
  1. dalle quote di adesione all’Associazione;
  1. dall’eccedenze attive delle gestioni annuali;
  1. dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
  1. nel caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o secondo le determinazioni che saranno stabilite dall’Assemblea.

Art. 17

(Gestione economica e finanziaria)

  1. Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell’attività associativa si provvede con le seguenti entrate:
  1. Contributi annuali ordinari;
  1. Avanzi della gestione annuale non trasferita a patrimonio;
  1. Eventuali contributi straordinari.
  1. L’esercizio annuale dell’associazione decorre dal 1° gennaio.
  1. Durante la vita dell’Associazione, è vietato distribuire, anche in modo diretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riservo o capitale.

CAP. VIII

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

E RAPPRESENTANZA

Art. 18

(Assegnazione voti e quota contributiva)

La rappresentanza dei voti in riferimento alla quota contributiva è indicata dalla seguente tabella:

fino a Euro 500,00 1 voto
da Euro 500,01 a 1.000,00 2 voti
da Euro 1.000,01 a 2.000,00 3 voti
da Euro 2.000,01 a 3.000,00 4 voti
da Euro 3.000,01 a 4.000,00 5 voti
da Euro 4.000,01 a 6.000,00 6 voti
da Euro 6.000,01 a 8.000,00 7 voti
da Euro 8.000,01 a 10.000,00 8 voti
da Euro 10.000,01 a 12.000,00 9 voti
oltre    12.000,01 10 voti

CHI SIAMO

SERVIZI

CONTATTI

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi